Art. 2
In vigore dal 28 gen 2009
L’aiuto individuale concesso nel quadro del regime di cui all’ non costituisce aiuto se, al momento della concessione, soddisfa le condizioni stabilite dal regolamento adottato a norma dell’ del regolamento (CE) n. 994/98 in vigore al momento della concessione dell’aiuto.
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