Art. 6
In vigore dal 23 gen 2009
1. Il comitato contribuisce allo sviluppo di pratiche di vigilanza comuni nel settore dell’assicurazione, della riassicurazione e delle pensioni aziendali o professionali e su base intersettoriale, in stretta collaborazione con il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria.
2. A tal fine stabilisce in particolare programmi di formazione settoriale e intersettoriale, agevola gli scambi di personale ed incoraggia le autorità competenti ad intensificare il ricorso a regimi di distacco, équipe di ispezione e visite ispettive congiunte ed altri strumenti.
3. Laddove appropriato, il comitato sviluppa nuovi strumenti per promuovere lo sviluppo di pratiche comuni di vigilanza.
4. Il comitato rafforza la collaborazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi, in particolare tramite la loro partecipazione a programmi di formazione comuni.
Storico versioni
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