Art. 8

Art. 8

In vigore dal 23 gen 2009
1.   I membri del comitato sono tenuti a non divulgare informazioni coperte dal segreto professionale. Tutti i partecipanti alle discussioni sono tenuti a rispettare le disposizioni applicabili in materia di segreto professionale. 2.   Ogniqualvolta la discussione di un punto all’ordine del giorno comporta lo scambio di informazioni riservate in merito ad un istituto soggetto a vigilanza, la partecipazione a tale discussione può essere limitata alle autorità di vigilanza competenti direttamente interessate e alle banche centrali nazionali cui sono affidate responsabilità operative specifiche per la vigilanza dei singoli enti creditizi in questione.
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