Art. 9

Art. 9

In vigore dal 23 gen 2009
1.   Il comitato informa regolarmente la Commissione in merito ai risultati delle proprie attività. Ha contatti regolari con il comitato europeo dei valori mobiliari istituito con decisione 2001/528/CE della Commissione (7) e la commissione competente del Parlamento europeo. 2.   Il comitato assicura la coerenza intersettoriale dei lavori nei settori dei servizi finanziari grazie a una collaborazione periodica e stretta con il comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali. 3.   Il presidente del comitato ha contatti regolari, almeno una volta al mese, con i presidenti del comitato delle autorità europee di vigilanza bancaria e del comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.
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