Art. 8
In vigore dal 23 gen 2009
1. I membri del comitato sono tenuti a non divulgare informazioni coperte dal segreto professionale. Tutti i partecipanti alle discussioni sono tenuti a rispettare le disposizioni applicabili in materia di segreto professionale.
2. Ogniqualvolta la discussione di un punto all’ordine del giorno comporta lo scambio di informazioni riservate in merito ad un istituto soggetto a vigilanza, la partecipazione a tale discussione può essere limitata ai membri direttamente interessati.
Storico versioni
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