Art. 7
In vigore dal 23 gen 2009
1. Il comitato è composto da rappresentanti di alto livello delle autorità pubbliche nazionali competenti per il settore dei valori mobiliari, compresi gli OICVM. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante di alto livello della sua autorità competente che partecipi alle riunioni del comitato.
2. La Commissione è presente alle riunioni del comitato e designa un rappresentante di alto livello che prenda parte ai dibattiti.
3. Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi membri.
4. Il comitato può invitare esperti ed osservatori a partecipare alle proprie riunioni.
Storico versioni
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