Art. 2
In vigore dal 23 gen 2009
Il comitato presta consulenza alla Commissione, in particolare per quanto riguarda la preparazione dei progetti di misure di esecuzione nel settore dei valori mobiliari, comprese quelle relative agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), di propria iniziativa o su richiesta della Commissione.
Quando la Commissione richiede una consulenza al comitato, può stabilire un limite temporale entro il quale il comitato deve prestare tale consulenza. Tale limite è fissato in considerazione dell’urgenza della materia.
Storico versioni
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