Art. 4

Art. 4

In vigore dal 19 gen 2009
La presidenza, assistita dall'SG/AR per la PESC, riferisce al Consiglio sull'attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche in seguito all'organizzazione di ciascun seminario regionale e del seminario finale predisposti dall'Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR). La Commissione è pienamente associata e fornisce le informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all', paragrafo 2.
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