Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 gen 2009
1.   L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione delle attività di cui all', paragrafo 2, è pari a 836 260 EUR, a carico del bilancio generale dell'Unione europea. 2.   Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite conformemente alle procedure e alle norme della Comunità applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. 3.   La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 2, che assumono la forma di aiuto non rimborsabile. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l'UNIDIR. L'accordo di finanziamento stipula che l'UNIDIR deve assicurare la visibilità del contributo dell'UE in funzione della sua entità. 4.   La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo la data di decorrenza degli effetti della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.
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