Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 gen 2009
1.   Al fine di promuovere tra i paesi terzi l'elaborazione di un trattato sul commercio di armi l'Unione europea sostiene attività intese a perseguire i seguenti obiettivi: a) sensibilizzare maggiormente gli attori nazionali e regionali, gli Stati membri delle Nazioni Unite, la società civile e l'industria alle attuali discussioni internazionali relative al trattato sul commercio delle armi; b) rafforzare l'obiettivo del gruppo di esperti governativi sul trattato sul commercio di armi costituito dal Segretario generale delle Nazioni Unite e rafforzare queste ultime quale unico forum che può fornire uno strumento veramente universale; c) contribuire a una più intensa partecipazione di tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite e delle organizzazioni regionali al processo relativo al trattato sul commercio delle armi; d) incoraggiare lo scambio di vedute tra Stati che fanno parte del gruppo di esperti governativi e Stati che non ne fanno parte; e) dare impulso al dibattito tra Stati membri delle Nazioni Unite, in particolare tra gli Stati che non fanno parte del gruppo; f) promuovere uno scambio di opinioni tra gli Stati membri delle Nazioni Unite, le organizzazioni regionali, la società civile e l'industria; g) individuare gli elementi, la portata e le implicazioni possibili di un trattato sul commercio delle armi; e h) condividere tali dibattiti e opinioni con tutta la comunità internazionale. 2.   Per conseguire i suddetti obiettivi, l'UE attuerà il seguente progetto: — organizzazione di un evento di apertura, di sei seminari regionali, di un seminario conclusivo, con relativa diffusione dei risultati, e un evento collaterale ai margini del primo Comitato (64a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite). Una descrizione particolareggiata figura nell'allegato.
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