Art. 1
In vigore dal 13 gen 2009
1. Le misure che la Danimarca prevede di applicare a favore di navi per la posa di cavi sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
2. Le misure attuate dalla Danimarca a favore delle draghe in mare sono compatibili con il mercato comune a condizione che la navigazione nei luoghi di estrazione sia esclusa dalle attività ammissibili all’aiuto.
Storico versioni
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