Art. 2 · Destinatari

Art. 2

Destinatari

In vigore dal 9 gen 2009
Destinatari Il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica portoghese e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
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