Art. 1
In vigore dal 9 gen 2009
La decisione 2008/655/CE è modificata come segue:
1)
all’, il primo comma è sostituito dal seguente:
«I piani di vaccinazione, articolati in disposizioni tecniche e finanziarie, presentati da Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Svezia sono approvati per il periodo dal 1o novembre 2007 al 31 dicembre 2008.»;
2)
all’, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Nell’ambito delle misure di emergenza prese per combattere la febbre catarrale degli ovini nel 2007 e nel 2008, Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo e Svezia hanno diritto a un contributo finanziario della Comunità, a favore dei piani di vaccinazione di emergenza contro la febbre catarrale degli ovini di cui all’, che ammonta:»;
3)
all’articolo 4, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
«d)
alla presentazione di una relazione finanziaria definitiva, su modulo informatizzato, conforme a quanto stabilito dall’allegato relativa alle spese sostenute dagli Stati membri nel periodo compreso tra il 1o novembre 2007 e il 31 dicembre 2008 e pagate prima della presentazione della relazione;»;
4)
all’articolo 4, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:
«Peraltro, il paragrafo 1, lettere a) e b), e il paragrafo 2 non si applicano ai piani presentati dall’Austria e dalla Svezia».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:19(2):oj#art-1