Art. 4
Funzionamento
In vigore dal 19 dic 2008
Funzionamento
1. La presidenza del comitato è affidata alla Commissione.
2. D’accordo con la Commissione, si possono istituire sottogruppi che esaminino tematiche specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal comitato. Tali sottogruppi vengono disciolti non appena hanno assolto al proprio mandato.
3. Quando lo si ritenga utile o necessario, in accordo con la Commissione, possono essere invitati a partecipare alle deliberazioni del comitato o dei sottocomitati degli esperti nazionali, compresi rappresentanti delle organizzazioni internazionali con competenze specifiche riguardo a una tematica in discussione.
4. Il comitato e i sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione secondo le procedure ed il calendario stabiliti. Il comitato può essere chiamato a riunirsi in altre località, in particolare su proposta di uno Stato membro che desidera ospitare il comitato o uno dei suoi sottogruppi in connessione con un evento di particolare interesse per il comitato, per il suo sottogruppo (per i suoi sottogruppi) o per lo Stato membro stesso.
La Commissione cura i servizi di segreteria. Altri funzionari della Commissione specificatamente interessati ai lavori possono assistere alle riunioni del comitato e dei sottogruppi.
5. Il comitato adotta il proprio regolamento interno sulla base del modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.
6. Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del comitato o di un sottogruppo non sono divulgate se la Commissione ritiene che attengano a questioni riservate.
7. La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del comitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2009:17(2):oj#art-4