Art. 3 · Composizione — Nomina

Art. 3

Composizione — Nomina

In vigore dal 19 dic 2008
Composizione — Nomina 1.   Ciascuno Stato membro designa due rappresentanti per il comitato. Essi possono del pari nominare due supplenti. Gli Stati membri dovrebbero coinvolgere nella nomina dei propri rappresentanti gli organismi del settore pubblico responsabili per il controllo della legislazione applicabile ai lavoratori distaccati, come ad esempio gli ispettorati del lavoro. Inoltre possono coinvolgere le parti sociali, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali. 2.   Possono partecipare alle riunioni del comitato in qualità di osservatori, conformemente alle procedure fissate dalle loro organizzazioni e dalla Commissione, rappresentanti delle parti sociali del settore industriale e delle parti sociali settoriali in ambiti che hanno un elevato tasso di ricorso a lavoratori distaccati. Tali rappresentanti vengono nominati dalla Commissione su proposta delle parti sociali interessate a livello comunitario o settoriale. Il gruppo degli osservatori è costituito al massimo da 20 membri, tra cui: — 5 rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro a livello comunitario, — 5 rappresentanti delle organizzazioni dei lavoratori a livello comunitario, — al massimo 10 rappresentanti delle parti sociali settoriali in ambiti che hanno un elevato tasso di ricorso a lavoratori distaccati (equamente suddivisi tra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori). 3.   È inoltre consentita la partecipazione alle riunioni del comitato in qualità di osservatori di rappresentanti dei paesi SEE/EFTA, dell’Autorità di vigilanza EFTA, dei paesi candidati e della Svizzera. 4.   I nomi dei membri devono essere raccolti, trattati e pubblicati in conformità al disposto del regolamento (CE) n. 45/2001.
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