Art. 2 · Compiti

Art. 2

Compiti

In vigore dal 19 dic 2008
Compiti Il comitato è incaricato: 1) di sostenere e assistere gli Stati membri nell’individuazione e nella promozione dello scambio di esperienze e di buone pratiche; 2) di promuovere lo scambio delle informazioni pertinenti, incluse informazioni sulle forme di cooperazione amministrativa in atto tra Stati membri e/o parti sociali; 3) di esaminare eventuali problematiche, difficoltà e questioni specifiche che potrebbero sorgere nell’entrata in vigore e nell’applicazione pratica della direttiva 96/71/CE o delle misure nazionali d’attuazione, e nella sua attuazione concreta; 4) di esaminare eventuali problematiche che potrebbero sorgere nell’applicazione dell’, paragrafo 10, della direttiva 96/71/CE; 5) di seguire da vicino i progressi conseguiti nel miglioramento sia dell’accesso alle informazioni che della cooperazione amministrativa, e, in tale contesto, valutare le varie opzioni riguardo a un supporto tecnico appropriato per il sistema di scambio di informazioni necessario per migliorare la cooperazione amministrativa, incluso un sistema per lo scambio elettronico di informazioni; 6) se del caso, di esaminare le possibilità per rafforzare l’effettiva osservanza e l’applicazione dei diritti dei lavoratori nonché la tutela della loro posizione; 7) se del caso, di provvedere a un approfondito esame dei problemi pratici correlati all’attuazione transfrontaliera, al fine di risolvere i problemi esistenti, perfezionare l’applicazione pratica degli strumenti giuridici vigenti e migliorare l’assistenza reciproca tra gli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:17(2):oj#art-2