Art. 7 · L’amministratore

Art. 7

L’amministratore

In vigore dal 18 dic 2008
L’amministratore 1.   Il segretario generale del Consiglio, dopo aver informato il comitato speciale, nomina l’amministratore e almeno un amministratore aggiunto per un periodo di tre anni. 2.   L’amministratore esercita le sue attribuzioni a nome di ATHENA. 3.   L’amministratore: a) stabilisce e presenta al comitato speciale qualsiasi progetto di bilancio. In qualsiasi progetto di bilancio la parte «spese» relativa ad un’operazione, è stabilita su proposta del comandante dell’operazione; b) sottoscrive i bilanci previa approvazione da parte del comitato speciale; c) assume la qualità di ordinatore per le parti «entrate», «costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni» e «costi comuni operativi» insorti al di fuori della fase attiva dell’operazione; d) attua, per quanto concerne le entrate, le disposizioni finanziarie stabilite con terzi relative al finanziamento dei costi comuni delle operazioni militari dell’Unione. 4.   L’amministratore vigila sul rispetto delle regole stabilite dalla presente decisione e sull’applicazione delle decisioni del comitato speciale. 5.   L’amministratore è autorizzato ad adottare le misure di esecuzione delle spese finanziate da ATHENA che giudica necessarie. Ne informa il comitato speciale. 6.   L’amministratore coordina i lavori sulle questioni finanziarie relative alle operazioni militari dell’Unione. Rappresenta il punto di contatto con le amministrazioni nazionali e, se del caso, con le organizzazioni internazionali per tali questioni. 7.   L’amministratore risponde al comitato speciale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:975:oj#art-7