Art. 1
In vigore dal 18 dic 2008
Nell’esempio 9 dell’allegato 13 dell’Istruzione consolare comune, il primo trattino è sostituito dal seguente:
«—
Si tratta di un visto di breve soggiorno che consente più ingressi di una durata di validità fino a cinque anni. Nell’esempio fatto qui, la validità è fissata a 3 anni.»
Storico versioni
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