Art. 4

Art. 4

In vigore dal 18 dic 2008
La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2009 e cessa di essere in vigore il 31 dicembre 2009.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:52(1):oj#art-4