Art. 3

Art. 3

In vigore dal 18 dic 2008
Ai fini di cui agli , la Commissione conclude per gli anni 2009 e 2010 un contratto di fornitura con Onderstepoort Biological Products Ltd (OBP) in Sudafrica avente per oggetto: — la fornitura e lo stoccaggio dei vaccini di cui all’, paragrafo 1, — la consegna dei vaccini e dei diluenti come indicato all’, paragrafo 2, — l’eliminazione dei vaccini scaduti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2009:3(2):oj#art-3