Art. 1

Art. 1

In vigore dal 18 dic 2008
1.   La Comunità conclude accordi per l’acquisto di 100 000 dosi di vaccini vivi attenuati monovalenti liofilizzati, compresi i diluenti necessari, contro la peste equina di ciascuno dei sierotipi 1, 2, 3, 4, 6, 7 e 8 per far fronte ai casi di emergenza. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 includono la fornitura e lo stoccaggio di un totale di 700 000 dosi di vaccini liofilizzati e la spedizione immediata dei vaccini specifici in una località dell’Unione europea designata dalla Commissione in caso di emergenza, o di zone di rilevanza epidemiologica situate nelle sue immediate vicinanze.
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