Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 dic 2008
Per le materie di sua competenza, la Comunità è rappresentata dalla Commissione nel comitato misto istituito ai sensi dell’articolo 39 dell’accordo. La posizione che la Comunità adotterà in fase di attuazione dell’accordo per quanto riguarda le decisioni o raccomandazioni del comitato misto è stabilita dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera all’unanimità quando l’accordo riguarda un settore per il quale è richiesta l’unanimità sul piano interno.
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