Art. 4

Art. 4

In vigore dal 17 dic 2008
La decisione 2007/25/CE è così modificata: 1) all’, paragrafo 1, il testo della lettera b), punto ii), è sostituito dal seguente: «ii) dopo l’importazione nello Stato membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità dell’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (*1), o (*1)   GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.»;" 2) all’, la data «31 dicembre 2008» è sostituita da «31 dicembre 2009»; 3) l’allegato II è sostituito dal testo contenuto nell’allegato della presente decisione.
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