Art. 4
In vigore dal 17 dic 2008
La decisione 2007/25/CE è così modificata:
1)
all’, paragrafo 1, il testo della lettera b), punto ii), è sostituito dal seguente:
«ii)
dopo l’importazione nello Stato membro di destinazione, siano stati in quarantena per 30 giorni in un luogo riconosciuto in conformità dell’, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione (*1), o
(*1)
GU L 84 del 24.3.2007, pag. 7.»;"
2)
all’, la data «31 dicembre 2008» è sostituita da «31 dicembre 2009»;
3)
l’allegato II è sostituito dal testo contenuto nell’allegato della presente decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2009:6(2):oj#art-4