Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 dic 2008
Il numero massimo di giorni, di cui all’allegato II, punto 1.1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1404/2007, in cui un peschereccio lettone può essere assente dal porto nelle sottodivisioni 25 e 26 del Mar Baltico è aumentato di quattro giorni all’anno. La presente decisione si applica ai pescherecci operanti con reti da traino, sciabiche danesi o attrezzi analoghi aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con reti da posta fisse, reti da posta impiglianti o tramagli aventi maglie di dimensioni pari o superiori a 90 mm, con palangari fissi o palangari, ad eccezione dei palangari derivanti, delle lenze a mano e dell’attrezzatura per la tecnica detta «jigging».
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