Art. 9 · Strumenti di telecomunicazione

Art. 9

Strumenti di telecomunicazione

In vigore dal 16 dic 2008
Strumenti di telecomunicazione 1.   Il segretariato della Rete giudiziaria europea garantisce che le informazioni di cui all’ siano rese disponibili su un sito web costantemente aggiornato. 2.   La rete protetta di telecomunicazioni è istituita per le attività operative dei punti di contatto della Rete giudiziaria europea. L’istituzione della rete protetta di telecomunicazioni è a carico del bilancio generale dell’Unione europea. L’istituzione della connessione di telecomunicazioni protetta rende possibile la circolazione dei dati e delle richieste di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. 3.   La rete protetta di telecomunicazioni di cui al paragrafo 2 può essere utilizzata per le loro attività operative anche dai corrispondenti nazionali dell’Eurojust, dai corrispondenti nazionali dell’Eurojust in materia di terrorismo, dai membri nazionali dell’Eurojust e dai magistrati di collegamento da essa designati. Può essere collegata al sistema automatico di gestione dei fascicoli dell’Eurojust di cui all’articolo 16 della decisione 2002/187/GAI. 4.   Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicati i contatti diretti tra autorità giudiziarie competenti previsti dagli strumenti di cooperazione giudiziaria, quali l’ della convenzione relativa all’assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’Unione europea.
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