Art. 5
Scopi e luoghi delle riunioni plenarie dei punti di contatto
In vigore dal 16 dic 2008
Scopi e luoghi delle riunioni plenarie dei punti di contatto
1. Gli scopi delle riunioni plenarie della Rete giudiziaria europea, a cui sono invitati almeno tre punti di contatto per Stato membro, sono:
a)
permettere ai punti di contatto di conoscersi e scambiarsi esperienze, in particolare riguardo al funzionamento della Rete;
b)
istituire una sede di dibattito sui problemi pratici e giuridici riscontrati dagli Stati membri nell’ambito della cooperazione giudiziaria, soprattutto in ordine all’applicazione delle misure adottate dall’Unione europea.
2. L’esperienza pertinente, maturata nell’ambito della Rete giudiziaria europea, è trasmessa al Consiglio e alla Commissione e serve da base per le discussioni su eventuali modificazioni normative e miglioramenti pratici nel settore della cooperazione giudiziaria internazionale.
3. Le riunioni di cui al paragrafo 1 sono organizzate regolarmente e almeno tre volte all’anno. Una volta all’anno la riunione può svolgersi presso la sede del Consiglio a Bruxelles o presso la sede dell’Eurojust all’Aia. Due punti di contatto per Stato membro sono invitati alle riunioni organizzate presso le sedi del Consiglio e dell’Eurojust.
Altre riunioni possono essere convocate negli Stati membri, per consentire l’incontro dei punti di contatto di tutti gli Stati membri con le autorità dello Stato membro ospitante che non fanno parte dei punti di contatto e la visita di organismi specifici di detto Stato membro, aventi responsabilità nel quadro della cooperazione giudiziaria internazionale o della lotta contro determinate forme di criminalità grave. I punti di contatto partecipano a tali riunioni a proprie spese.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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