Art. 3 · Modalità di funzionamento della Rete

Art. 3

Modalità di funzionamento della Rete

In vigore dal 16 dic 2008
Modalità di funzionamento della Rete La Rete giudiziaria europea opera in particolare nei tre modi seguenti: a) facilita l’istituzione di adeguati contatti tra i punti di contatto dei vari Stati membri per assolvere i compiti di cui all’; b) organizza riunioni periodiche tra i rappresentanti degli Stati membri secondo le modalità di cui agli ; c) fornisce costantemente alcune informazioni di base aggiornate in permanenza, in particolare attraverso un’adeguata rete di telecomunicazioni, secondo le modalità di cui agli .
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