Art. 3
Modalità di funzionamento della Rete
In vigore dal 16 dic 2008
Modalità di funzionamento della Rete
La Rete giudiziaria europea opera in particolare nei tre modi seguenti:
a)
facilita l’istituzione di adeguati contatti tra i punti di contatto dei vari Stati membri per assolvere i compiti di cui all’;
b)
organizza riunioni periodiche tra i rappresentanti degli Stati membri secondo le modalità di cui agli ;
c)
fornisce costantemente alcune informazioni di base aggiornate in permanenza, in particolare attraverso un’adeguata rete di telecomunicazioni, secondo le modalità di cui agli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:976:oj#art-3