Art. 2 · Composizione

Art. 2

Composizione

In vigore dal 16 dic 2008
Composizione 1.   La Rete giudiziaria europea è composta, tenuto conto delle norme costituzionali, delle tradizioni giuridiche e della struttura interna di ciascuno Stato membro, delle autorità centrali responsabili della cooperazione giudiziaria internazionale, dalle autorità giudiziarie o da altre autorità competenti con responsabilità specifiche nell’ambito della cooperazione internazionale. 2.   Vengono istituiti uno o più punti di contatto per ciascuno Stato membro in funzione delle sue norme interne e della ripartizione interna delle competenze, facendo in modo di comprendere effettivamente l’intero territorio nazionale. 3.   Ciascuno Stato membro designa, tra i punti di contatto, un corrispondente nazionale per la Rete giudiziaria europea. 4.   Ciascuno Stato membro designa un corrispondente incaricato degli aspetti tecnici della Rete giudiziaria europea. 5.   Ciascuno Stato membro si adopera affinché i propri punti di contatto abbiano funzioni attinenti alla cooperazione giudiziaria in materia penale e una conoscenza sufficiente di una lingua dell’Unione europea diversa dalla lingua nazionale, tenuto conto della necessità di consentire la comunicazione con i punti di contatto degli altri Stati membri. 6.   I magistrati di collegamento di cui all’azione comune 96/277/GAI del Consiglio, del 22 aprile 1996, relativa ad un quadro di scambio di magistrati di collegamento diretto a migliorare la cooperazione giudiziaria fra gli Stati membri dell’Unione europea (5), qualora siano stati designati in uno Stato membro e abbiano funzioni analoghe a quelle attribuite dall’ della presente decisione ai punti di contatto, sono associati alla Rete giudiziaria europea e alla rete protetta di telecomunicazioni, conformemente all’ della presente decisione, dallo Stato membro che li designa di volta in volta, secondo le modalità stabilite da quest’ultimo. 7.   La Commissione designa un punto di contatto per i settori di sua competenza. 8.   La Rete giudiziaria europea dispone di un segretariato responsabile della gestione della Rete.
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