Art. 1 · Istituzione

Art. 1

Istituzione

In vigore dal 16 dic 2008
Articolo1 Istituzione La rete di punti di contatto giudiziari, in prosieguo denominata «Rete giudiziaria europea», istituita tra gli Stati membri in applicazione dell’azione comune 98/428/GAI, continua a operare conformemente al disposto della presente decisione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:976:oj#art-1