Art. 8 · Protezione dei dati e diritti delle persone cui si riferiscono i dati

Art. 8

Protezione dei dati e diritti delle persone cui si riferiscono i dati

In vigore dal 16 dic 2008
Protezione dei dati e diritti delle persone cui si riferiscono i dati 1.   Nei bandi di gara d’appalto e negli inviti a presentare proposte e, in mancanza del bando o dell’invito, prima dell’aggiudicazione di un contratto o di una sovvenzione, l’ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica indicano ai terzi quali dati che li riguardano possono essere inseriti nel SAR e a quali organismi tali dati possono essere comunicati. Se i terzi sono soggetti giuridiche, l’ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica informano anche le persone aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo all’interno di tali soggetti giuridici. 2.   Il servizio che chiede la registrazione di un avviso SAR è responsabile delle relazioni con la persona fisica o giuridica i cui dati sono immessi in SAR (di seguito «la persona cui si riferiscono i dati»). a) il servizio informa la persona cui si riferiscono i dati che è stato chiesto di registrare, aggiornare o eliminare un avviso di esclusione W5a che la riguarda direttamente e gliene indica i motivi; b) inoltre, esso risponde alle richieste di correzione di dati personali imprecisi o incompleti presentate dalle persone cui si riferiscono i dati e ad ogni altra loro richiesta o domanda. Il servizio che ha richiesto la registrazione dell’avviso può tuttavia decidere che si applicano le restrizioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001. 3.   Fatte salve le disposizioni in materia di informazioni di cui al paragrafo 2, una persona fisica debitamente identificata può chiedere al contabile se essa risulta registrata nel SAR. In base alla decisione del servizio che ha richiesto la registrazione dell’avviso SAR in merito al fatto che si applichino le limitazioni di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001, il contabile informa la persona per iscritto o per via elettronica se essa è registrata nel sistema di allarme rapido (SAR). Se la persona risulta registrata, il contabile allega alla comunicazione i dati presenti nel SAR relativi a tale persona. Egli informa di ciò il servizio che ha richiesto la registrazione dell’avviso in questione. 4.   Gli avvisi eliminati sono accessibili soltanto a fini di audit e indagini e non sono visibili agli utilizzatori del SAR. Tuttavia, i dati personali contenuti negli avvisi riguardanti le persone fisiche restano accessibili a tale scopo unicamente per i cinque anni successivi all’eliminazione dell’avviso.
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