Art. 6 · Accesso al SAR e utilizzo del SAR

Art. 6

Accesso al SAR e utilizzo del SAR

In vigore dal 16 dic 2008
Accesso al SAR e utilizzo del SAR 1.   I servizi e le agenzie esecutive della Commissione hanno accesso diretto ai dati contenuti nel SAR tramite il sistema contabile fornito dalla Commissione (ABAC). Il servizio della Commissione o l’agenzia esecutiva responsabile di un sistema locale può usare tale sistema per avere accesso ai dati contenuti nel SAR, a condizione che vi sia compatibilità dei dati tra sistema locale e sistema contabile ABAC. 2.   L’ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua sorveglianza gerarchica verificano l’esistenza in SAR di avvisi relativi a terzi nelle seguenti fasi: a) nel caso di impegni di bilancio specifici, prima di sottoscrivere l’impegno; b) nel caso di impegni di bilancio globali, prima di imputare un impegno giuridico specifico all’impegno globale; c) nel caso di impegni di bilancio accantonati, prima di concludere l’impegno giuridico che costituisce il diritto a pagamenti ulteriori. Se gli impegni di cui alla lettera c) coprono le spese di personale e il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione a riunioni o concorsi, non è previsto l’obbligo di verifica preliminare della presenza di registrazioni nel SAR. Nel caso di procedure di aggiudicazione di contratti e di sovvenzioni, l’ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica verificano l’esistenza di un avviso nel SAR al più tardi entro la decisione di aggiudicazione. Tuttavia, se l’amministrazione aggiudicatrice limita il numero di candidati invitati a presentare un’offerta o a negoziare nel quadro di una procedura ristretta, di una procedura di dialogo competitivo o di una procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara, le verifiche sono effettuate prima che venga completata la selezione dei candidati. Per quanto riguarda i subcontraenti soggetti ad approvazione preventiva, l’ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica possono, sulla base dell’analisi dei rischi, decidere di non procedere alla verifica della presenza di un avviso nel SAR. 3.   L’ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica verificano, conformemente al paragrafo 2, l’esistenza nel SAR di un avviso relativo alle persone dotate di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti del terzo in questione, nelle seguenti situazioni: a) se l’ordinatore delegato competente o gli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica ritengono, sulla base dell’analisi dei rischi, che la verifica è necessaria; b) se i documenti richiesti dall’ordinatore delegato competente o dagli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica a dimostrazione del fatto che il terzo in questione non si trovi in una delle situazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento finanziario, fanno riferimento a tali persone. 4.   Su richiesta, la persona di contatto per l’avviso di cui all’, paragrafo 1, lettera c), mette tutte le informazioni pertinenti a disposizione dell’ordinatore delegato competente o degli agenti posti sotto la sua responsabilità gerarchica. Per quanto riguarda gli avvisi di esclusione, si applica l’ del regolamento (CE, Euratom) n. 1302/2008. 5.   I paragrafi da 2 a 4 si applicano anche alla cassa di anticipi per spese superiori ai 300 EUR. In tal caso, l’amministratore degli anticipi verificherà l’esistenza nel SAR di un avviso, sulla base delle informazioni cui ha avuto accesso, prima della conclusione di eventuali impegni giuridici con terzi.
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