Art. 5 · Richieste di registrazione, modifica o eliminazione di avvisi

Art. 5

Richieste di registrazione, modifica o eliminazione di avvisi

In vigore dal 16 dic 2008
Richieste di registrazione, modifica o eliminazione di avvisi 1.   Le richieste di registrazione, di modifica o di eliminazione di avvisi vanno inviate al contabile. Solo l’ordinatore delegato competente, il direttore generale o un direttore dell’OLAF o dello IAS possono inviare tali richieste. A tal fine, essi utilizzano il modello riportato in allegato. 2.   Il servizio che ha constatato che un terzo si trova in una delle situazioni di cui all’ invia al contabile e, in copia, al funzionario SAR di cui all’, una richiesta di avviso SAR, anche se il terzo è già oggetto di un avviso SAR. 3.   Conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2, il servizio che ha richiesto un avviso SAR notifica al contabile, utilizzando il modello in allegato: a) eventuali modifiche delle informazioni contenute nell’avviso SAR in questione; b) l’eliminazione dell’avviso SAR, quando vengono meno le ragioni che giustificano l’avviso. Tuttavia, la modifica della persona di contatto per gli avvisi può essere segnalata con nota registrata. 4.   Il servizio che ha richiesto la registrazione di un avviso SAR è inoltre responsabile del coordinamento delle azioni da adottare in materia di esecuzione del bilancio come conseguenza dell’avviso, conformemente agli articoli da 15 a 22. 5.   Per la registrazione di un avviso relativo a persone dotate di poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di determinate persone giuridiche terze è necessaria una richiesta ulteriore, distinta da quella relativa alla persona giuridica in questione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:969:oj#art-5