Art. 22 · Conseguenze specifiche di un avviso W5 sui contratti e le sovvenzioni in corso

Art. 22

Conseguenze specifiche di un avviso W5 sui contratti e le sovvenzioni in corso

In vigore dal 16 dic 2008
Conseguenze specifiche di un avviso W5 sui contratti e le sovvenzioni in corso 1.   Se viene registrato un avviso W5 per ragioni suscettibili di incidere sull’esecuzione di contratti o sovvenzioni già firmati, l’ordinatore delegato competente adotta una delle seguenti misure: a) se le disposizioni del contratto o della sovvenzione lo prevedono e se il motivo dell’avviso W5 è collegato all’esecuzione o all’aggiudicazione di un contratto o di una sovvenzione in corso: i) sospende il pagamento per procedere a verifiche, esegue i pagamenti effettivamente dovuti e recupera gli importi pagati indebitamente, se possibile tramite compensazione con pagamenti dovuti; ii) risolve il contratto o la sovvenzione. b) in tutti gli altri casi, applica una delle opzioni di cui all’, paragrafo 1. 2.   Se non diversamente disposto nei regolamenti del Consiglio che attuano le posizioni comuni adottate in base all’ del trattato sull’Unione europea, sui quali si basano gli avvisi W5b, si applicano le seguenti regole: a) è vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità figuranti nell’elenco di cui al pertinente regolamento del Consiglio fondi ed è altresì vietato che questi ne possano beneficiare; b) è vietato mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, alle persone fisiche o giuridiche, ai gruppi o alle entità figuranti nell’elenco di cui al pertinente regolamento del Consiglio risorse economiche ed è altresì vietato che questi ne possano beneficiare.
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