Art. 2 · Attuazione

Art. 2

Attuazione

In vigore dal 16 dic 2008
Attuazione 1.   Gli Stati membri, se necessario, conformano la loro legislazione nazionale alla presente decisione quanto prima e in ogni caso entro il 4 giugno 2011. 2.   La Commissione esamina ad intervalli regolari l’attuazione da parte degli Stati membri della decisione 2002/187/GAI quale modificata e presenta al riguardo una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio corredata, se del caso, delle proposte necessarie per migliorare la cooperazione giudiziaria e il funzionamento dell’Eurojust. Ciò si applica in particolare alle capacità dell’Eurojust di sostenere gli Stati membri nella lotta contro il terrorismo.
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