Art. 3

Art. 3

In vigore dal 16 dic 2008
Entro il 16 gennaio 2010, la Bulgaria presenta una relazione sull’attuazione della decisione 2008/477/CE nella parte settentrionale del paese, nella città di Sofia e nella regione di Sofia; entro il 16 gennaio 2011 presenta una relazione relativa all’insieme del proprio territorio.
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