Art. 1

Art. 1

In vigore dal 16 dic 2008
La decisione n. 1720/2006/CE è così modificata: 1) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2.   La Commissione informa il comitato di cui all'articolo 10 e il Parlamento europeo su tutte le altre decisioni di selezione che ha adottato per l'attuazione della presente decisione entro due giorni lavorativi dall'adozione delle decisioni in questione. Tali informazioni includono le descrizioni e un'analisi delle domande ricevute, una descrizione della procedura di valutazione e di selezione e l'elenco dei progetti proposti per il finanziamento e dei progetti il cui finanziamento è stato rifiutato.»; 2) all'articolo 10, il paragrafo 3 è soppresso.
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