Art. 2
In vigore dal 15 dic 2008
Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti l’antrachinone siano revocate entro il 15 giugno 2009;
b)
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti l’antrachinone a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Storico versioni
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