Art. 3
In vigore dal 15 dic 2008
Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione e, se necessario, modificano le misure adottate per proteggersi dall'introduzione e dalla diffusione del nematode del pino in modo tale da renderle conformi alla presente decisione. Essi comunicano immediatamente alla Commissione tali misure.
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