Art. 5
Funzionamento
In vigore dal 15 dic 2008
Funzionamento
1. Il gruppo è presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. D’accordo con la Commissione, possono essere istituiti sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nei limiti di un mandato stabilito dal gruppo; i sottogruppi sono sciolti non appena eseguito il proprio mandato.
3. Il rappresentante della Commissione può invitare esperti e osservatori con conoscenze specifiche a partecipare ai lavori del gruppo e dei sottogruppi.
4. Le informazioni ottenute nel quadro della partecipazione ai lavori del gruppo o dei sottogruppi non possono essere divulgate se la Commissione segnala che vertono su questioni riservate.
5. Il gruppo e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione, nella forma e secondo i tempi stabiliti dalla Commissione. Il segretariato del gruppo è assicurato dalla Commissione. Alle riunioni del gruppo e dei sottogruppi possono partecipare funzionari della Commissione interessati al settore in oggetto.
6. Il gruppo adotta il proprio regolamento interno basandosi sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.
7. La Commissione può pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento interessato, conclusioni, sintesi, conclusioni parziali o documenti di lavoro del gruppo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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