Art. 3

Art. 3

In vigore dal 12 dic 2008
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 12 giugno 2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2008:967:oj#art-3