Art. 2
In vigore dal 12 dic 2008
Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti monossido di carbonio siano revocate entro il 12 giugno 2009;
b)
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti monossido di carbonio a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.
Storico versioni
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