Art. 2

Art. 2

In vigore dal 10 dic 2008
L’aiuto di Stato al quale la Francia intende dare esecuzione in favore di PGF/IGCF, di un’intensità dell’8,65 % ESN, è compatibile con il mercato comune ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE. L’esecuzione di detto aiuto è di conseguenza autorizzata. La Francia è autorizzata a pagare il saldo dell’aiuto, ossia 727 389 EUR (in valore nominale), a PGF/IGCF.
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