Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 dic 2008
La decisione 2008/798/CE è così modificata: 1) All', il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri vietano l'importazione nella Comunità di prodotti — originari della Cina o da essa provenienti — contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia destinati all'alimentazione particolare dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia ai sensi della direttiva 89/398/CEE del Consiglio concernente i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare. Gli Stati membri garantiscono inoltre il ritiro immediato e la distruzione di questi prodotti eventualmente presenti sul mercato dopo l'entrata in vigore della presente decisione.» 2) All', il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri effettuano i controlli documentali, di identità e materiali, comprese le analisi di laboratorio, su tutte le partite, originarie della Cina o da essa provenienti, di bicarbonato di ammonio destinato all'alimentazione umana o animale e di mangimi e alimenti contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia. Gli Stati membri possono effettuare controlli casuali prima di importare altri mangimi e alimenti ad alto contenuto proteico originari della Cina. Tali controlli mirano in particolare a stabilire che l'eventuale tenore di melamina non superi i 2,5 mg/kg di prodotto. Le partite sono trattenute in attesa dei risultati delle analisi di laboratorio.» 3) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Gli operatori del settore alimentare e dei mangimi o i loro rappresentanti notificano preventivamente al punto di controllo di cui all', paragrafo 3, la data e l'ora previste dell'arrivo di ogni partita — originaria della Cina o da essa proveniente — di mangimi e alimenti contenenti latte, prodotti lattieri, soia o prodotti a base di soia.»
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