Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 dic 2008
Il Regno Unito è autorizzato a concludere accordi con il Baliato di Jersey, il Baliato di Guernsey e con l’isola di Man in modo che i trasferimenti di fondi tra il Regno Unito e ciascuno dei territori summenzionati siano trattati come trasferimenti di fondi all’interno del Regno Unito ai sensi del regolamento (CE) n. 1781/2006.
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