Art. 1

Art. 1

In vigore dal 8 dic 2008
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia che modifica l’accordo sul commercio dei prodotti tessili tra la Comunità europea e la Repubblica di Bielorussia siglato il 1o aprile 1993, modificato da ultimo e prorogato dall’accordo in forma di scambio di lettere siglato il 19 ottobre 2007, con riserva della sua conclusione. Il testo dell’accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
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