Art. 4

Art. 4

In vigore dal 5 dic 2008
Per le malattie dei pesci la Comunità concede un aiuto finanziario alla Technical University of Denmark, National Veterinary Institute, Department of Poultry, Fish and Fur Animals, Århus, Danimarca per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato C della direttiva 93/53/CEE. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 255 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.
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