Art. 10

Art. 10

In vigore dal 5 dic 2008
Per l’afta epizootica la Comunità concede un aiuto finanziario all’Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, del Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC), Pirbright, Regno Unito per l’espletamento delle funzioni e dei compiti di cui all’allegato XVI della direttiva 2003/85/CE. L’aiuto finanziario della Comunità è fissato al 100 % delle spese rimborsabili di cui al regolamento (CE) n. 1754/2006 sostenute da tale laboratorio per lo svolgimento del programma di lavoro e non supera l’importo massimo di 300 000 EUR per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2009.
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