Art. 2
In vigore dal 5 dic 2008
Un contributo finanziario della Comunità è garantito per le seguenti attività del Centro comune di ricerca della Commissione europea a Geel (Belgio) («il laboratorio»), svolte a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004, nonché per l’organizzazione di seminari concernenti tali attività, per il periodo tra il 1o gennaio 2009 e il 31 dicembre 2009:
1)
attività legate a metalli pesanti in alimenti e mangimi; l’importo massimo fissato a tal fine è di 250 000 EUR;
2)
organizzazione da parte del laboratorio in questione dei seminari riguardanti le attività di cui al punto 1; l’importo massimo fissato a tal fine è di 25 000 EUR;
3)
attività connesse alle micotossine; l’importo massimo fissato a tal fine è di 230 000 EUR;
4)
organizzazione da parte del laboratorio in questione dei seminari riguardanti le attività di cui al punto 3; l’importo massimo fissato a tal fine è di 22 000 EUR;
5)
attività connesse agli idrocarburi policiclici aromatici (IPA); l’importo massimo fissato a tal fine è di 232 000 EUR;
6)
organizzazione da parte del laboratorio in questione dei seminari riguardanti le attività di cui al punto 5; l’importo massimo fissato a tal fine è di 22 000 EUR.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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