Art. 2

Art. 2

In vigore dal 5 dic 2008
I programmi annuali di controllo rivisti si applicano unicamente alla popolazione bovina nazionale degli Stati membri interessati e riguardano almeno tutti i bovini di età superiore a 48 mesi appartenenti alle seguenti subpopolazioni: a) animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.2 del regolamento (CE) n. 999/2001; b) animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 2.1 del regolamento (CE) n. 999/2001; c) animali di cui all’allegato III, capitolo A, parte I, punto 3.1 del regolamento (CE) n. 999/2001.
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