Art. 2
Autorizzazione
In vigore dal 4 dic 2008
Autorizzazione
I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, alle condizioni stabilite nella presente decisione:
a)
alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia MON-89788-1;
b)
mangimi contenenti, costituiti o prodotti a partire da soia MON-89788-1;
c)
prodotti diversi da alimenti e da mangimi contenenti o costituiti da soia MON-89788-1 per gli stessi usi di tutti gli altri tipi di soia a eccezione della coltivazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2008:933:oj#art-2